Art. 3 · Organizzazione e funzionamento della Consulta

Art. 3

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Organizzazione e funzionamento della Consulta

In vigore dal 6 giu 2026
1. La Consulta si riunisce presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvalendosi del supporto amministrativo del personale dell'Agenzia, che garantisce lo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. La Consulta è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50 per cento più uno dei componenti; sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenta la maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Qualora i componenti non assicurino la presenza per sei incontri consecutivi, il Presidente provvede a effettuare una segnalazione al Ministro dell'economia e delle finanze che, salvo motivati ed eccezionali impedimenti, ne dichiara la decadenza e ne richiede la sostituzione. 4. La Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, la proposta di Ordine del giorno. Eventuali richieste di integrazione sono trasmesse alla Segreteria almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In assenza di integrazioni entro tale termine, l'Ordine del giorno si considera definitivo ed eventuali ulteriori argomenti d'interesse potranno essere inseriti nelle «varie ed eventuali» del medesimo Ordine del giorno, senza obbligo per la Segreteria di inviarlo nuovamente ai membri della Consulta. In presenza di integrazioni, la Segreteria, su indicazione del Presidente, invia ai membri della Consulta, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, l'Ordine del giorno definitivo. L'impossibilità di partecipare a una riunione deve essere comunicata alla Segreteria con almeno sette giorni di preavviso, fatti salvi eventuali impedimenti eccezionalmente sopravvenuti. 5. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, in relazione a specifiche tematiche, la Consulta può invitare a partecipare alle sedute rappresentanti di enti o istituzioni nazionali, pubblici o privati, di società specializzate nel settore da approfondire nonché di enti di ricerca, università o società, fondazioni e associazioni a carattere scientifico, nonché di associazioni rappresentative di interessi diffusi. 6. La Consulta, su tematiche specifiche, può attivare al proprio interno gruppi di lavoro o specifiche Commissioni. 7. La Consulta può avvalersi della modalità di videoconferenza per lo svolgimento delle riunioni. 8. La Consulta trasmette, con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta, nonché una relazione conclusiva, tre mesi prima della scadenza del proprio mandato, al Ministro dell'economia e delle finanze.
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