Art. 4 · Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 4

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Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 11 feb 2026
Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano 1. La regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al presente regolamento nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione e compatibilmente con quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue italiano-sloveno, fatte salve le modifiche e integrazioni per gli opportuni adattamenti.
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