Art. 3 · Editoria scolastica

Art. 3

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Editoria scolastica

In vigore dal 11 feb 2026
1. L'editoria scolastica adegua i contenuti dei libri di testo destinati alle scuole del primo ciclo alle Indicazioni nazionali adottate con il presente regolamento, a partire dalle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2026/2027 e, limitatamente alla disciplina «storia», dalla classe terza di scuola primaria per l'anno scolastico 2027/2028.
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