Titolo III
Art. 35
35 / 39Vincite straordinarie
In vigore dal 27 gen 2026
1. Ai fini della redistribuzione ai giocatori di una quota percentuale del montepremi confluito nei fondi di ciascuna formula di gioco, possono essere previste vincite straordinarie con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. La redistribuzione di cui al comma 1 può essere prevista purchè siano verificati i seguenti presupposti:
a) sia garantita una giacenza minima dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria, secondo i criteri stabiliti, per ciascuna formula di gioco, con provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) l'ammontare dei fondi dai quali prelevare la quota necessaria raggiunga un livello per il quale si reputi opportuna la redistribuzione.
3. Le vincite straordinarie possono essere previste, con ogni singolo provvedimento, per un numero massimo di 20 concorsi e devono, per le modalità di riassegnazione, garantire la finalità perseguita attraverso la previsione di un numero limitato di vincite di importo elevato, pari al massimo a euro 1.000.000,00, rispetto al numero di vincite di basso importo, non inferiore, in ogni caso, a euro 1.000,00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-35