Art. 21 · Sperimentazione
Titolo I

Art. 21

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Sperimentazione

In vigore dal 27 gen 2026
1. Le determinazioni di indizione delle singole formule di gioco prevedono ordinariamente un periodo di sperimentazione non inferiore ad un anno. 2. Allo scadere del periodo di sperimentazione previsto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede, sulla base dei dati della raccolta del gioco e di altri dati ritenuti rilevanti, secondo quanto previsto dalle determinazioni di indizione, all'introduzione della formula di gioco in via definitiva. 3. La medesima disciplina di cui ai commi precedenti si applica nei casi di modifiche o adeguamenti sostanziali di formule di gioco esistenti.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-21