Titolo I
Art. 10
10 / 39Limite temporale di annullamento delle giocate
In vigore dal 27 gen 2026
1. La giocata, nel caso di raccolta fisica, può essere annullata, esclusivamente su richiesta del giocatore, entro un limite temporale massimo di 5 minuti dall'emissione della ricevuta di gioco, sempre che l'operazione possa avvenire entro l'orario di chiusura della raccolta del relativo concorso.
2. La giocata non può essere in ogni caso annullata se il gioco prevede esclusivamente la possibilità di una vincita immediata rilevabile al momento della giocata ovvero nel caso in cui l'esito sia stato svelato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-12-03;214#art-10