Art. 9 · Obbligo di aggiornamento professionale

Art. 9

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Obbligo di aggiornamento professionale

In vigore dal 3 feb 2026
1. L'agente sportivo è obbligato all'aggiornamento professionale, per un minimo di 20 ore all'anno, o frazione di anno di iscrizione, mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni organizzati o accreditati dalla Federazione sportiva presso la quale opera, nelle materie di settore con rilevanza nella professione di agente sportivo. 2. L'obbligo di aggiornamento professionale deve essere completato entro il 1° novembre. 3. L'obbligo di aggiornamento professionale non si estingue in conseguenza del mancato rinnovo dell'iscrizione al Registro nazionale cui faccia seguito una nuova iscrizione.
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