Art. 8 · Obbligo di copertura assicurativa

Art. 8

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Obbligo di copertura assicurativa

In vigore dal 3 feb 2026
1. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione di agente sportivo, stipulata con una compagnia assicurativa con sede legale in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, con esclusione di franchigia opponibile al terzo danneggiato e con durata di almeno un anno ovvero per l'anno solare in cui intende iscriversi al Registro nazionale. 2. L'agente sportivo deve stipulare una polizza assicurativa che rispetti altresì le indicazioni deliberate e comunicate per l'anno solare di riferimento dalla Federazione Sportiva presso la quale intende operare, quanto al massimale della copertura assicurativa ed a eventuali ulteriori requisiti. 3. Le Federazioni sportive sono tenute ad attestare, ai sensi degli , comma 3, 5, comma 6, e 6, comma 3, l'idoneità della copertura assicurativa stipulata dall'agente sportivo.
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