Art. 7
7 / 17Cancellazione dal Registro nazionale
In vigore dal 3 feb 2026
1. La cancellazione dal Registro nazionale è disposta con provvedimento della Commissione per gli agenti sportivi, di cui all' nei seguenti casi:
a) richiesta dell'interessato;
b) insussistenza di uno dei requisiti di cui all', commi 2 e 5, e all' del decreto legislativo del 28 febbraio 2021, n. 37, o di quelli eventualmente previsti da ciascuna Federazione sportiva, ovvero della copertura assicurativa di cui all' del presente regolamento;
c) di una situazione di incompatibilità o conflitto d'interessi di cui all' del decreto legislativo del n. 37 del 2021, ovvero di una delle situazioni indicate nel Codice etico previsto dall', comma 2, del medesimo decreto.
2. La cancellazione dal Registro nazionale è contestualmente comunicata alla Federazione sportiva di riferimento, per l'adozione di ogni conseguente provvedimento.
3. Venute meno le cause di cancellazione, l'agente sportivo può presentare una nuova domanda di iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:consiglio.dipartimento.ministri.presidenza.sport:decreto:2025-12-02;218#art-7