Art. 14 · Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo

Art. 14

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Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo

In vigore dal 3 feb 2026
Funzioni della Commissione per gli agenti sportivi e del Tavolo consultivo 1. La Commissione per gli agenti sportivi: a) delibera l'iscrizione nelle sezioni del Registro nazionale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui agli , e 15; b) definisce il programma oggetto della prova generale prevista dall', comma 2, e predispone il relativo bando, contenente la data e la sede di svolgimento, i requisiti di ammissione e gli argomenti di esame, curandone la pubblicazione; c) esclude dalla prova generale i candidati che non sono in possesso dei requisiti prescritti; d) delibera sulle domande di iscrizione nella prima seduta successiva alla domanda e rilascia il titolo abilitativo agli agenti sportivi che hanno superato l'esame di abilitazione e intendono esercitare l'attività; e) provvede alla cancellazione dal Registro nazionale nei casi previsti dall'; f) adotta i provvedimenti sanzionatori secondo quanto definito all', e nella composizione prevista all', comma 4; g) provvede all'accreditamento delle attività formative, promosse ed organizzate da enti ed istituti, propedeutiche all'ammissione alla prova generale di cui all'; h) dispone accertamenti, laddove lo ritenga opportuno, anche invitando l'agente sportivo o la società attraverso cui esercita l'attività a produrre idonea documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto dell'iscrizione nel Registro nazionale, o con il deposito della domanda di rinnovo; i) delibera l'elenco dei tutor, su proposta delle Federazioni sportive; l) valuta le domande di misure compensative di cui all'; m) intrattiene rapporti di natura consultiva con le associazioni di categoria degli agenti sportivi maggiormente rappresentative, costituite in apposito tavolo consultivo, che può proporre alla Commissione per gli agenti sportivi un Codice etico. 2. In attuazione di quanto disposto dall', comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, il CONI, di intesa con il CIP, adotta il Codice etico degli agenti sportivi. A tal fine, il CONI si confronta con la Commissione per gli agenti sportivi e con le Federazioni sportive, tenuto conto delle linee guida emanate dall'Autorità politica competente in materia di sport.
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