Art. 1
1 / 3Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93
In vigore dal 6 feb 2026
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, recante «Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio» e, in particolare, l', comma 4;
Vista la direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante «Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, che ne dispone l'abrogazione»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.» e, in particolare, l'articolo 47, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, concernente «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, concernente «Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea»;
Considerato che è stata esperita la procedura di informazione prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, giusta comunicazione alla Commissione europea in data 10 dicembre 2024 e pubblicazione sul sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (TRIS) fino al 11 marzo 2025, nel rispetto del termine di tre mesi di cui al medesimo articolo 6;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza di Sezione del 8 luglio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 0022981 del 14 ottobre 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93, alla tabella di cui all'allegato IV, punto 1, seconda colonna «Periodicità della verificazione», settima riga, le parole: «Meccanici con portata permanente (Q3) fino a 16 m³/h compresi: 10 anni» e «Statici e venturimetrici con portata permanente (Q3) maggiore di 16 m³/h: 13 anni» sono sostituite dalle seguenti: «Meccanici, Statici e venturimetrici:13 anni».
Storico versioni
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