Art. 5
5 / 8Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate
In vigore dal 5 mar 2026
1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del Testo unico, è consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialità della Forza armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento.
2. Alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, l'utilizzo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento, è consentito nei limiti di cui all'articolo 1476-quater del Codice e alle disposizioni di cui al regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, del medesimo Codice.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2025-11-11;223#art-5