Art. 1
1 / 8Definizioni
In vigore dal 5 mar 2026
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli 10, 124, 125 e 126;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», di seguito «Codice», e, in particolare: l'articolo 300, comma 1, secondo cui «il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi S.p.a. di cui all'articolo 535, può consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi... nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate»;
l'articolo 300, comma 2, a mente del quale «salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i segni distintivi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00»;
l'articolo 300, comma 4, secondo cui le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui le Forze armate, ai sensi del già citato comma 1 del medesimo articolo, hanno il diritto all'uso esclusivo, sono individuati «mediante apposito regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
l'articolo 535, comma 1, a mente del quale la società per azioni Difesa Servizi S.p.a. è stata costituita «ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate»;
l'articolo 545, secondo cui il Ministero della difesa, «ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate», è autorizzato «a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati»;
l'articolo 1475, comma 1, a mente del quale «la costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa»;
l'articolo 1475, comma 2, secondo cui «in deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militari o interforze, secondo le disposizioni previste dal capo III del titolo IX del presente libro, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
l'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), a mente del quale alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari è fatto divieto di «assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell' della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», di seguito «Testo unico», e, in particolare, l'articolo 941, che elenca le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati;
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 224 del 25 settembre 2012 (Supplemento ordinario n. 186);
Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, 29 maggio 2023, n. 149, concernente modifiche al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 2023 (Supplemento ordinario n. 37);
Ritenuto necessario, alla luce delle intervenute sopravvenienze legislative e dell'inclusione del logo del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera nell'ambito della simbologia istituzionale della Marina militare, promuovere un riassetto ed una razionalizzazione delle disposizioni di cui ai decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico del 25 luglio 2012, n. 162, e del 29 maggio 2023, n. 149;
Acquisiti i concerti del Ministero delle imprese e del made in Italy con la nota n. 0000260 dell'8 gennaio 2025 e del Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 13573 del 26 marzo 2025;
Udito il parere n. 542/2025 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 maggio 2025;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2025;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Forze armate», l'Esercito italiano, la Marina militare, l'Aeronautica militare e l'Arma dei carabinieri;
b) «denominazioni», i nomi, anche sotto forma di logo, che identificano le singole Forze armate, ovvero quei reparti, gruppi, strutture ed enti, anche interforze, che costituiscono il patrimonio storico e culturale dell'istituzione militare e concorrono a esprimerne il prestigio;
c) «stemma», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su scudo araldico, che costituisce il contrassegno delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
d) «emblema», il complesso di figure o di figure e parole, di qualsiasi formato, disegnato su fondo diverso dallo scudo araldico, che costituisce il contrassegno di distinzione delle singole Forze armate e dei singoli reparti, enti, gruppi e strutture, anche interforze, in cui esse sono organizzate, ivi inclusi i contrassegni storici e tradizionali e quelli riferiti a enti, reparti e strutture soppressi;
e) «segno distintivo», fregio o altro distintivo, recante figure o figure e parole, che identifica l'appartenenza del militare a un ente, reparto, gruppo o struttura delle Forze armate, anche storico, ovvero la sua specifica professionalità militare, quali, a titolo esemplificativo, gli scudetti, le mostreggiature, i distintivi, i copricapo e gli omerali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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