Art. 13 · Disponibilità dei servizi informatici
Capo II

Art. 13

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Disponibilità dei servizi informatici

In vigore dal 8 gen 2026
1. L'Ufficio centrale può sospendere il servizio telematico in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza del servizio stesso dandone tempestiva comunicazione mediante avviso pubblicato sul portale dei servizi telematici e con qualunque ulteriore mezzo idoneo.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2025-11-11;195#art-13