Art. 48 · Rinvio
Capo XI

Art. 48

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Rinvio

In vigore dal 1 gen 2026
1. Per la responsabilità amministrativa e per la responsabilità contabile si applicano le disposizioni della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e delle relative norme di esecuzione nonché del codice di giustizia contabile.
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