Art. 33 · Programmazione dell'attività contrattuale
Capo VII

Art. 33

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Programmazione dell'attività contrattuale

In vigore dal 1 gen 2026
1. La programmazione pluriennale dei lavori e degli acquisti di beni e servizi del Corpo è redatta annualmente dai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, i quali, provvedono alla relativa pubblicazione ai sensi di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.
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