Capo V
Art. 25
25 / 54Vendita di materiali fuori uso
In vigore dal 1 gen 2026
1. I beni dichiarati fuori uso, quando non sono destinati alla permuta, possono essere venduti applicando il codice dei contratti pubblici e le norme di contabilità generale dello Stato. Qualora l'alienazione di materiale fuori uso debba essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento degli stessi a carico di terzi, o in ragione di particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, può essere svolto un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni può essere decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.
2. Se le procedure di vendita non si concludono con esito favorevole, i beni dichiarati fuori uso sono ceduti gratuitamente ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, o smaltiti come rifiuti secondo le norme vigenti in materia di tutela ambientale, con contestuale discarico dagli inventari.
3. Con determinazione del Comandante generale è individuata l'autorità competente ad autorizzare la vendita dei beni e sono definite le relative procedure attuative.
4. A seguito della comunicazione del visto e della registrazione del decreto di approvazione del contratto attivo da parte della Sezione di controllo competente della Corte dei conti, l'acquirente è tenuto a versare al Corpo l'importo dovuto, prima del ritiro dei materiali alienati, secondo le modalità di cui all', comma 1. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile.
Storico versioni
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