Art. 22 · Responsabilità dei consegnatari
Capo V

Art. 22

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Responsabilità dei consegnatari

In vigore dal 1 gen 2026
1. I consegnatari di beni mobili dello Stato sono responsabili degli oggetti ricevuti con documento di consegna. 2. I consegnatari non possono estrarre nè introdurre nei luoghi di custodia o di deposito alcun bene mobile se l'operazione non è assistita da regolare documentazione amministrativa. 3. I consegnatari sono esenti da responsabilità conseguenti a mancanze o danni che si riscontrino o si verifichino nei beni mobili dopo che essi ne abbiano effettuato la regolare consegna o la distribuzione sulla scorta della documentazione amministrativa perfezionata. 4. I consegnatari esercitano personalmente la gestione dei beni, ne sono responsabili limitatamente al periodo in cui sono stati in carica e devono rendere il conto della propria gestione alla fine dell'esercizio o al termine del periodo in cui hanno svolto l'incarico di consegnatario.
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