Art. 9 · Modalità di pagamento degli incentivi

Art. 9

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Modalità di pagamento degli incentivi

In vigore dal 1 ott 2025
1. Gli incentivi sono corrisposti sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'ottanta per cento e al termine delle prestazioni per il restante venti per cento. 2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dell'attività svolta e accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, provvede al versamento ai sensi dell', in relazione all'avanzamento dei lavori, delle opere, dei servizi e delle forniture. 3. La Direzione generale delle risorse umane accertate le entrate sul pertinente capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze sui capitoli di spesa inerenti le competenze fisse ed accessorie del personale dei diversi centri di responsabilità dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo. 4. Riassegnate le risorse di cui al comma 3, la Direzione generale delle risorse umane provvede al pagamento degli incentivi applicando le diposizioni contenute negli accordi di contrattazione integrativa in materia e sulla base della documentazione giustificativa trasmessa da ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante. 5. In presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni, per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche è individuato a valere degli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle altre pubbliche amministrazioni sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento. Il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, una volta riconosciuto, è versato sul capitolo di nuova istituzione, per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse ed accessorie del personale. 6. La medesima procedura di cui al comma 5 è seguita anche qualora l'incentivo per funzioni tecniche sia a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni. 7. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da altre Amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo previsto per la qualifica e fascia economica rivestita. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi. Le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti effettueranno opportune verifiche, anche a campione, ai fini del rispetto del suddetto limite massimo. 8. In nessun caso gli incentivi di cui al presente regolamento potranno essere corrisposti direttamente da soggetti terzi al personale dipendente.
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