Art. 8 · Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

Art. 8

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Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi

In vigore dal 1 ott 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese: a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori; b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale; c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento; d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica; e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione; f) per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori, opere, forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione; h) per il collaudo statico, con il deposito del certificato; i) per il R.U.P., all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
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