Art. 8
8 / 15Criteri di liquidazione dei crediti del dipendente per incentivi
In vigore dal 1 ott 2025
1. Fermo restando quanto previsto dall', comma 1, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico-amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori, opere, forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformità, con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
h) per il collaudo statico, con il deposito del certificato;
i) per il R.U.P., all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
Storico versioni
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