Art. 4 · Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

Art. 4

4 / 15

Costituzione e finanziamento del fondo per funzioni tecniche

In vigore dal 1 ott 2025
1. Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche è costituito da una somma pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un appalto di lavori, opere, servizi e forniture. 2. Sono escluse dalla base del calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonché l'IVA. 3. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo calcolato sull'importo posto a base di gara, è ripartito tra i dipendenti di cui al predetto , secondo le modalità e i criteri previsti dal presente regolamento. 4. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. 5. Le spese di trasferta e/o missione non sono a carico del fondo. 6. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del dirigente apicale della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante. 7. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, opere, fornitura e servizi. Ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede all'accertamento delle somme da destinare agli emolumenti accessori e al loro versamento in entrata. 8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte da personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. 9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con le altre pubbliche amministrazioni o con i soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazioni appaltanti indicano espressamente i compensi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. A tale scopo gli accordi o le convenzioni sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni entro 15 giorni dalla stipula, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato. Anche nel caso di realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni, le risorse da destinare al fondo non possono comunque essere superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:agricoltura.alimentare.foreste.ministero.sovranita:decreto:2025-07-14;129#art-4