Art. 12 · Perizie di variante e suppletive

Art. 12

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Perizie di variante e suppletive

In vigore dal 1 ott 2025
1. In caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera, nelle ipotesi previste dal codice dei contratti pubblici, come da attestazione del R.U.P., che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla legge, il Fondo di cui al presente regolamento è riferito al nuovo importo lordo di perizia. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 2. La liquidazione degli incentivi come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo, in tal caso, è effettuata, secondo le aliquote già definite, a favore di tutti soggetti aventi diritto, di cui all'.
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