Art. 11 · Penalità per errori ed omissioni

Art. 11

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Penalità per errori ed omissioni

In vigore dal 1 ott 2025
1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali. 2. Laddove l'inadempienza del soggetto incaricato non sia tale da configurare la fattispecie di cui al comma 1, il compenso incentivante è ridotto mediante l'applicazione da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale di una penale non inferiore al 10 per cento dell'importo spettante e non superiore al 30 per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. 3. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui ai commi 1 e 2 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato nonché previa attivazione del contraddittorio. 4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipendente responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procede a carico del dipendente e comunque l'erogazione di eventuali ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione è sospesa fino all'accertamento definitivo.
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