Art. 10 · Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

Art. 10

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Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi

In vigore dal 1 ott 2025
Riduzione dei compensi in caso di incrementi dei tempi di espletamento degli incarichi 1. L'importo da corrispondere al personale, a valere sulla quota del Fondo, è ridotto in caso di incrementi ingiustificati dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'amministrazione. 2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio. 3. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale, nei confronti dei singoli soggetti responsabili, di una penale settimanale, pari alla percentuale netta dell'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del dieci per cento del suddetto importo. 4. Nel caso di ritardo tale da determinare l'applicazione di una penale superiore al 10 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attività del soggetto inadempiente, il dirigente apicale della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente incaricato. 5. Qualora il procedimento relativo all'intervento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purchè in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.
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