Art. 9 · Controlli e tutela dei clienti

Art. 9

9 / 11

Controlli e tutela dei clienti

In vigore dal 4 lug 2025
1. L'Elenco venditori è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero ed è aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza delle nuove iscrizioni e delle eventuali esclusioni e cancellazioni di cui all'. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. 2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio. 3. La verifica dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 1, è effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, ricorrendo al certificato selettivo di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, relativo ai soggetti di cui al medesimo , commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002 e dal decreto direttoriale del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2012. 4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 è effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 2-octies, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessità dei dati, nonché l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti. 5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, a esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero può avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85#art-9