Art. 6 · Iscrizione nell'Elenco venditori

Art. 6

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Iscrizione nell'Elenco venditori

In vigore dal 4 lug 2025
1. La domanda di iscrizione all'Elenco venditori è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di seguito «Ministero». 2. L'impresa di vendita, in sede di presentazione della domanda di iscrizione, attesta il possesso dei requisiti di cui agli , comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta fermo quanto previsto agli , comma 4, e 5, comma 3, primo periodo. 3. Il Ministero accoglie la domanda di iscrizione nell'Elenco venditori entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, dandone comunicazione all'impresa di vendita, e dà pubblicità dell'iscrizione dell'impresa medesima nell'Elenco venditori al primo aggiornamento mensile successivo all'accoglimento della domanda. 4. Se la domanda di iscrizione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni dalla ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione, la domanda è dichiarata improcedibile. 5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 6. Per quanto non espressamente previsto al presente articolo, si applicano le disposizioni di carattere generale sui termini del procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.
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