Art. 5 · Requisiti di natura finanziaria

Art. 5

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Requisiti di natura finanziaria

In vigore dal 4 lug 2025
1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a 100.000 euro. 2. Ai fini della permanenza nell'Elenco venditori devono altresì essere soddisfatti i seguenti requisiti: a) non deve essere attivato, per due o più volte in dodici mesi, nei confronti dell'impresa di vendita utente o nei confronti di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, il servizio di default trasporto a causa della risoluzione per inadempimento dei contratti di trasporto ai sensi della regolazione dell'ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale, indipendentemente dai punti di interconnessione interessati; b) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza, per due o più volte in ventiquattro mesi, a causa dell'inadempimento, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, all'obbligazione di pagamento del servizio di default trasporto ai sensi della regolazione di ARERA in materia di bilanciamento del gas naturale; c) non devono essere attivati i servizi di ultima istanza a causa di inadempimento all'obbligazione di pagamento nell'ambito del servizio di default trasporto, da parte dell'impresa di vendita utente o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve, decorsi dodici mesi dallo scadere dei termini di pagamento della prima fattura insoluta inerente al periodo di erogazione dello stesso servizio di default; d) non devono essere attivati, per due o più volte in ventiquattro mesi, i servizi di ultima istanza a causa della risoluzione dei contratti di distribuzione a seguito di inadempimento dell'impresa di vendita o di uno degli utenti della distribuzione di cui la medesima si serve nell'ambito del servizio di distribuzione. 3. I commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di vendita che esercitano la propria attività esclusivamente tramite reti isolate. Il comma 2 non si applica alle imprese che esercitano attività di vendita esclusivamente a clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale dei gasdotti.
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