Art. 3 · Requisiti di natura tecnica

Art. 3

3 / 11

Requisiti di natura tecnica

In vigore dal 4 lug 2025
1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme: a) società per azioni; b) società in accomandita per azioni; c) società a responsabilità limitata; d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c); e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) società cooperative; g) società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile. 2. L'attività di vendita di gas naturale deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o nello statuto depositato presso il registro delle imprese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85#art-3