Art. 1 · Definizioni

Art. 1

1 / 11

Definizioni

In vigore dal 4 lug 2025
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, comma 3; Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l'articolo 17, che ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»; Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell', comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell' della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia»; Visto il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, recante «Misure urgenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo l° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l' che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l', che ha ridenominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022» e, in particolare, l', che ha sostituito l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000, abilitando il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a definire le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco venditori, nonché a disciplinare un procedimento speciale per l'eventuale esclusione motivata dall'Elenco venditori, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita del gas, accertate e sanzionate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dal Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2011, recante «Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2012; Vista la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 23 aprile 2024, n. 157/2024/R/gas, «Proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito a condizioni, criteri, modalità e requisiti dell'elenco delle imprese di vendita di gas naturale a clienti finali», adottata previa procedura di consultazione avviata con documento 5 marzo 2024, n. 70/2024/R/gas; Visto il codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 6 giugno 2006, n. 108/06; Considerato che l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 164 del 2000 stabilisce che, ai fini della disciplina del procedimento speciale di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali, è fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito dalla legge all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Ritenuto che, a tal fine, il provvedimento motivato di esclusione dall'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di gas naturale, accertate e sanzionate dalle citate amministrazioni, sia adottato all'esito di un procedimento speciale: a) avviato a seguito dell'irrogazione di una sanzione divenuta inoppugnabile e che esprima un elevato livello di gravità calibrato in modo differenziato sulla base dei diversi plessi normativi e dei beni giuridici la cui tutela è affidata alla competenza delle amministrazioni coinvolte, fatti salvi gli effetti degli istituti di natura conciliativa previsti dai rispettivi ordinamenti; b) disciplinato nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 241 del 1990 e che preveda la piena partecipazione dell'operatore economico, sentite le amministrazioni interessate; Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che si è espressa in data 28 novembre 2024; Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che si è espressa in data 21 novembre 2024; Sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che si è espressa in data 12 novembre 2024; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4, e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679, si è espresso in data 27 novembre 2024; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2025; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 16 maggio 2025; Adotta il seguente regolamento: Definizioni l. Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a) «cliente finale»: il cliente che acquista gas per uso proprio, ivi compreso qualsiasi impianto di distribuzione di metano per autotrazione; b) «CRDG»: Codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, approvato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, di seguito «ARERA» ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; c) «GNL»: gas naturale liquefatto; d) «CNG»: gas naturale compresso; e) «gas naturale»: gas naturale, GNL, biometano, biogas, CNG, biogas liquido per autotrazione, bio GNL; f) «SII»: il Sistema informativo integrato istituito ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129; g) «Gestore del SII»: Acquirente Unico S.p.A., quale soggetto titolare e gestore del SII; h) «impresa di vendita»: l'impresa controparte commerciale del cliente finale nell'ambito del contratto di fornitura di gas naturale; i) «utente della distribuzione»: soggetto terzo di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di distribuzione del gas naturale; l) «impresa di vendita utente»: l'impresa di vendita che sia anche utente della distribuzione ovvero del bilanciamento del gas naturale; m) «reti isolate»: reti per la vendita di gas non connesse alla rete nazionale dei gasdotti anche alimentate attraverso autocisterne oppure tramite carri bombolai.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ambiente.energetica.ministero.sicurezza:decreto:2025-05-19;85#art-1