Art. 9 · Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

Art. 9

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Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 24 mag 2025
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. Le amministrazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 11 marzo 2025 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini Il Ministro dell'interno Piantedosi Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica Butti Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2025 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1577
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