Art. 7
7 / 9Misure di garanzia, di sicurezza tecnica e modalità di accesso
In vigore dal 24 mag 2025
1. L'infrastruttura di sicurezza a supporto dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche garantisce l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso a essi, nonché il tracciamento delle operazioni effettuate con le modalità definite dal Piano di sicurezza per la conduzione dei servizi erogati dal sistema informativo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, prodotto dal Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione.
2. L'accesso alle funzioni e ai dati dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche è regolato e consentito alle autorità pubbliche di cui all'articolo 39-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 171 del 2005 con le modalità contenute nel Piano di Sicurezza di cui al comma 1.
Storico versioni
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