Art. 4
4 / 9Operazioni eseguibili
In vigore dal 24 mag 2025
1. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati relativi a rinnovi, duplicati, sospensioni, revoche o revisioni, inerenti a patenti nautiche già migrate, è eseguito a cura della Capitaneria di porto, dell'Ufficio circondariale marittimo o dell'Ufficio della motorizzazione civile che ha curato il corrispondente procedimento.
2. L'inserimento nell'anagrafe nazionale dei dati di cui all', commi 6 e 7, è eseguito, rispettivamente, dall'organo accertatore o dall'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all', comma 3, o dalla Capitaneria di porto di cui all', comma 4.
3. L'anagrafe nazionale delle patenti nautiche rende disponibili i dati in essa contenuti, limitatamente a quelli indispensabili al perseguimento delle rispettive finalità, alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, nonché alle autorità pubbliche autorizzate ai sensi degli , comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, mediante i servizi resi disponibili dalla piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'accesso è garantito a titolo gratuito ai soggetti di cui all', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994 e a titolo oneroso alle autorità pubbliche di cui all', comma 1, lettera a), del medesimo decreto.
Storico versioni
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