Art. 9 · Rendicontazione

Art. 9

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Rendicontazione

In vigore dal 13 mar 2025
1. Il responsabile dell'autogestione invia al referente per l'attuazione del progetto la documentazione di cui all', idonea a dimostrare l'utilizzo delle risorse finanziarie e dei voucher nel rispetto dei vincoli previsti dagli . 2. Ai fini del successivo controllo sulla rendicontazione, il referente per l'attuazione del progetto di vita, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo trasmette ai responsabili per l'erogazione la documentazione afferente alle risorse di rispettiva competenza. 3. Le regioni, al fine di individuare soluzioni maggiormente aderenti ai contesti organizzativi territoriali, potranno stabilire modalità diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 per l'invio della documentazione di cui all', avendo cura comunque di assicurare un referente unico e nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia del procedimento. 4. La rendicontazione avviene entro sei mesi dal conferimento delle risorse finanziarie e dei voucher, salvo diversa previsione del progetto di vita.
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