Art. 4
4 / 6Monitoraggio della sperimentazione
In vigore dal 4 gen 2025
1. Le Regioni provvedono all'attività di monitoraggio in relazione ai procedimenti di cui all', attivati nella provincia di appartenenza individuata ai sensi dell', mediante i dati aggregati e anonimi secondo il modello di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Le Regioni effettuano il monitoraggio con cadenza semestrale. A tal fine, entro il mese successivo al semestre di riferimento, acquisiscono dalle Unità di valutazione multidimensionale, operanti nei territori di cui all', i dati di cui al comma 1 di relativa competenza e li trasmettono, entro il mese successivo, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le modalità tecniche di trasmissione sono comunicate entro il 28 febbraio 2025, mediante apposita circolare.
3. Le Regioni attuano le disposizioni del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, coordinandosi con gli Ambiti territoriali sociali coinvolti nella sperimentazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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