Art. 4
4 / 14Caratteristiche e composizione dei collegi dell'arbitro assicurativo
In vigore dal 24 gen 2025
Caratteristiche e composizione
dei collegi dell'arbitro assicurativo
1. L'arbitro assicurativo decide avvalendosi di uno o più collegi i cui componenti sono nominati dall'IVASS con proprio provvedimento in modo da garantire efficienza e tempestività nella definizione dei ricorsi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 141-bis del codice del consumo. Il numero di collegi è stabilito dall'IVASS, tenuto conto del numero dei ricorsi ricevuti e della tipologia di controversie.
2. Ciascun collegio, formato da cinque membri, è così composto:
a) dal presidente e due membri scelti dall'IVASS;
b) da un componente designato dall'associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale, per le quali il requisito della rappresentatività può essere conseguito anche attraverso accordi tra associazioni di categoria. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della natura del soggetto nei cui confronti è stato presentato il ricorso. Quando il ricorso è presentato nei confronti e dell'impresa e dell'intermediario, i componenti individuano congiuntamente chi fra loro partecipa al collegio. Se l'accordo non è raggiunto, il componente è individuato dal presidente, che provvede in funzione della natura della controversia e sulla base dell'interesse prevalente coinvolto.
c) da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti. Soltanto uno dei componenti partecipa al collegio che di volta in volta decide sul ricorso. La partecipazione è determinata in funzione della categoria di appartenenza del cliente che ha presentato il ricorso.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 2 sono designati e nominati uno o più componenti supplenti che sostituiscono i componenti effettivi in caso di assenza, impedimento, sospensione, decadenza, revoca, dimissioni o astensione nei casi di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
4. Il supplente del presidente è individuato nel più anziano dei due membri effettivi del collegio già nominati dall'IVASS.
5. Ai fini della nomina, l'IVASS richiede ai soggetti indicati al comma 2, lettere b) e c) la designazione dei rispettivi componenti titolari e supplenti per ciascun collegio.
6. Se i componenti non vengono designati entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dall'IVASS, la nomina è effettuata nell'ambito di un apposito elenco di nominativi proposto dalle pertinenti associazioni di categoria o, in assenza di tale proposta, individuato dall'IVASS.
7. Il presidente rimane in carica cinque anni, gli altri componenti tre anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta nella medesima carica ed una sola volta in una carica diversa. Decorsi due anni dal termine del mandato, o dal suo rinnovo, i componenti possono essere nuovamente nominati.
8. I componenti del collegio sono scelti tra persone di indiscussa indipendenza e onorabilità e di specifica e comprovata competenza in discipline giuridiche, assicurative, finanziarie o tecniche di rilevanza in ambito assicurativo. Ai fini della valutazione della professionalità, i componenti sono scelti tra docenti universitari, magistrati in quiescenza, professionisti iscritti in Albi professionali con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni e dipendenti delle Autorità di vigilanza cessati dalle funzioni di vigilanza.
9. Non possono essere nominati componenti del collegio, salvi gli effetti della riabilitazione, coloro che:
a) sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, o per i reati di riciclaggio e di usura o per i reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
b) hanno riportato condanne definitive per delitti non colposi;
c) hanno riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti colposi o contravvenzioni;
d) sono incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
e) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
f) hanno riportato sanzioni disciplinari, diverse dall'avvertimento, in relazione all'iscrizione ai relativi albi;
g) sono risultati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni o di provvedimenti di rimozione irrogati da Autorità di vigilanza;
h) si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi di persone giuridiche o di interdizione temporanea o permanente dalle funzioni di amministrazione, direzione e controllo a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità di vigilanza.
10. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza del collegio sono valutati, tra l'altro, il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti. Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche nè coloro che, negli ultimi due anni, hanno ricoperto, presso le imprese o gli intermediari e le loro associazioni o presso le associazioni della clientela, cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato o di collaborazione o di consulenza o altre attività da cui ne derivi l'inserimento nell'organizzazione aziendale.
11. L'IVASS con provvedimento motivato può:
a) dichiarare la decadenza dall'ufficio di uno o più componenti del collegio in caso di originaria inesistenza o sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al comma 8;
b) revocare la nomina nel caso di condotta incompatibile con il regolare funzionamento del collegio o ripetuti ritardi nel deposito delle decisioni.
12. I componenti del collegio mantengono la riservatezza su dati, notizie e informazioni acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione dell'incarico.
13. L'IVASS determina i compensi spettanti ai componenti del collegio, in misura fissa o variabile, tenendo conto dell'impegno richiesto in ragione del ruolo ricoperto e della partecipazione all'attività dell'arbitro assicurativo.
Storico versioni
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