Art. 2
2 / 14Istituzione dell'arbitro assicurativo
In vigore dal 24 gen 2025
1. È istituito presso l'IVASS e disciplinato dal presente regolamento, l'arbitro assicurativo ai sensi dell'articolo 141, comma 7, del codice del consumo e dell'articolo 187.1 del codice delle assicurazioni.
2. Le imprese e gli intermediari vi aderiscono, senza necessità di apposite comunicazioni, per effetto dell'iscrizione all'albo delle imprese, al registro unico degli intermediari o ai relativi elenchi, salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Le imprese di cui all'elenco II in appendice all'albo delle imprese e gli intermediari di cui all'elenco annesso al registro unico degli intermediari, operanti in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica italiana che non aderiscono all'arbitro assicurativo ne danno comunicazione all'IVASS, indicando contestualmente un altro sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie al quale aderiscono o al quale sono sottoposti nel Paese di origine nell'ambito della rete Fin.Net.
4. L'arbitro assicurativo aderisce alla rete Fin.Net.
Storico versioni
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