Art. 14 · Disposizioni finali

Art. 14

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Disposizioni finali

In vigore dal 24 gen 2025
1. Se il reclamo di cui all' è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'arbitro assicurativo, il ricorso può essere proposto entro dodici mesi da tale avvio. 2. Le imprese e gli intermediari informano la clientela sulle procedure di ricorso all'arbitro assicurativo. 3. L'IVASS pubblica una relazione annuale sull'attività svolta dall'arbitro assicurativo. 4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy acquisisce dall'IVASS gli elementi utili alla redazione della verifica dell'impatto della regolamentazione, da effettuarsi decorso un triennio dal termine di cui all', comma 3, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. 5. In ogni caso, decorsi tre anni dall'avvio dell'operatività dell'arbitro assicurativo l'IVASS può inoltrare al Ministro delle imprese e del made in Italy una documentata proposta di revisione degli importi di cui all', comma 4, il quale vi provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro della giustizia. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 novembre 2024 Il Ministro delle imprese e del made in Italy Urso Il Ministro della giustizia Nordio Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1698
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