Capo II
Art. 7
7 / 14Pluralità di consulenti e società professionali
In vigore dal 1 gen 2025
Pluralità di consulenti
e società professionali
1. Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente.
2. Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprietà industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
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