Art. 7 · Pluralità di consulenti e società professionali
Capo II

Art. 7

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Pluralità di consulenti e società professionali

In vigore dal 1 gen 2025
Pluralità di consulenti e società professionali 1. Quando più consulenti in proprietà industriale sono incaricati del deposito della domanda di registrazione, brevettazione o protezione o dell'istanza ad essa connessa, la liquidazione è computata al compenso di un solo consulente. 2. Quando l'incarico professionale è conferito ad una società professionale o ad un ufficio specializzati in materia di proprietà industriale, si applica il compenso spettante a un solo professionista anche se la prestazione è eseguita da più professionisti.
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