Capo I
Art. 2
2 / 14Compensi e spese
In vigore dal 1 gen 2025
1. Il compenso del consulente in proprietà industriale è proporzionato alla natura e all'importanza dell'opera.
2. Oltre al compenso è dovuto il rimborso delle spese quali, a titolo esemplificativo: oneri, contributi e tasse, ove non anticipati, dovuti a qualsiasi titolo, copie autentiche, autentiche notarili, legalizzazioni consolari, traduzioni, elaborazione disegni, costi per ricerche su banche dati o accesso a documentazione pertinente, costi dei consulenti esteri e fornitori di servizi specializzati sostenuti ai fini dell'espletamento delle prestazioni professionali.
3. I parametri di cui alle tabelle allegate al presente regolamento si riferiscono a prestazioni di media difficoltà.
4. Il compenso è determinato o liquidato tenendo conto dei valori di cui alle tabelle allegate considerato quanto previsto al comma 3.
Detto compenso in applicazione dei parametri di cui all', commi 1 e 2, e all', comma 1, può essere aumentato fino al 40 per cento, ovvero diminuito fino al 40 per cento.
Storico versioni
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