Art. 14 · Disposizione temporale
Capo IV

Art. 14

14 / 14

Disposizione temporale

In vigore dal 1 gen 2025
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 4 novembre 2024 Il Ministro: Urso Visto, il Guardasigilli: Nordio Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2024 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, 1587
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:imprese.italy.made.ministero:decreto:2024-11-04;194#art-14