Art. 10 · Parametri generali per la determinazione dei compensi
Capo III

Art. 10

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Parametri generali per la determinazione dei compensi

In vigore dal 1 gen 2025
Parametri generali per la determinazione dei compensi 1. Ai fini della liquidazione del compenso, di cui all', comma 1, lettere l) e m), si tiene conto della qualità e quantità del lavoro svolto, delle caratteristiche della prestazione professionale, dello studio necessario per l'individuazione di strategie di ricerca di anteriorità o di giurisprudenza e per la valutazione dei relativi risultati, delle problematiche interpretative e giurisprudenziali coinvolte, della difficoltà, del valore e della natura della prestazione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, dell'impegno profuso, della quantità e del contenuto della corrispondenza e dei confronti con il cliente o con altri soggetti che risultano essere stati necessari, del pregio dell'attività prestata, dei risultati e i vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'urgenza della prestazione. Si tiene altresì conto delle ore complessive impiegate per la prestazione.
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