Art. 6 · Sospensione dell'incremento dei crediti

Art. 6

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Sospensione dell'incremento dei crediti

In vigore dal 1 ott 2024
1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui all', comma 3, fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, l'incremento di cui all', comma 3, non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
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