Art. 3
3 / 10Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente
In vigore dal 1 ott 2024
1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.
2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all', comma 1, lett. d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.
L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.
4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.
5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.
6. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.
Storico versioni
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