Art. 6 · Conservazione dei documenti

Art. 6

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Conservazione dei documenti

In vigore dal 9 nov 2024
1. Al fine di garantire la rappresentazione della situazione vigente, e la conservazione della memoria dello stato storico, i documenti trasmessi in duplicato informatico sono conservati nel fascicolo dalla camera di commercio territorialmente competente, a norma delle disposizioni sulla conservazione dei documenti contenute nel CAD e delle linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici emanate dall'AgId. Dopo il decorso del tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati nel fascicolo informatico, sulla base del termine di cui all', comma 2, i documenti presenti nel fascicolo relativo ad una impresa individuale sono cancellati, mentre nei restanti casi i dati personali in essi presenti sono anonimizzati.
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