Art. 4
4 / 10Tempi e modalità di trasmissione
In vigore dal 9 nov 2024
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la trasmissione con modalità informatiche di cui all', comma 2, avviene entro cinque giorni decorrenti:
a) dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato al soggetto interessato, ovvero ha acquisito efficacia secondo la normativa ad esso applicabile;
b) nei casi di SCIA, dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) per i procedimenti per i quali è previsto un silenzio significativo, dalla scadenza del termine previsto all'articolo 20, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, oppure di quello stabilito dalla normativa ad esso applicabile;
d) per i rimanenti documenti di cui all', comma 1, lettera o), dalla data di ricezione di ciascuno degli stessi da parte del SUAP.
2. I provvedimenti finali di cui all', comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, adottati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono trasmessi con modalità informatica, alla camera di commercio territorialmente competente per il loro inserimento nel fascicolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all', comma 3.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 che siano già stati trasmessi al REA competente sono inseriti d'ufficio nel fascicolo, entro lo stesso termine e con le medesime modalità.
4. La trasmissione di cui al presente articolo avviene in conformità alle specifiche tecniche adottate con i decreti di cui all', sulla base della tassonomia di cui all'.
Storico versioni
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