Art. 2
2 / 10Finalità e accesso al fascicolo informatico d'impresa
In vigore dal 9 nov 2024
1. Il fascicolo è l'aggregazione documentale informatica strutturata e univocamente identificata contenente tutti i documenti, come definiti dall', comma 1, lettera o), di ciascuna impresa e di ciascun soggetto economico.
2. Il fascicolo, unico per ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese e per i soggetti economici iscritti nel REA, è tenuto dalla camera di commercio territorialmente competente unitamente al REA ed è a questo informaticamente collegato.
3. Per le loro finalità istituzionali i soggetti pubblici hanno accesso al fascicolo informatico e acquisiscono, direttamente e senza oneri economici, tutti i dati e documenti relativi all'attività dell'impresa. Non richiedono all'impresa l'attestazione di atti, fatti, notizie, autocertificazioni e certificazioni presenti nel fascicolo oppure l'esibizione di documenti conservati nello stesso.
Ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i soggetti pubblici possono richiedere alle imprese e ai soggetti economici i soli elementi necessari per la ricerca dei dati e documenti.
4. L'acquisizione dei dati e dei documenti contenuti nel fascicolo da parte delle amministrazioni avviene attraverso l'interoperabilità tra sistemi informatici e fascicolo mediante i servizi resi disponibili dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del CAD.
5. L'impresa o il soggetto economico ha diritto di accesso gratuito e senza limiti alla consultazione del proprio fascicolo.
6. I soggetti privati diversi dai soggetti di cui al comma 5 possono acquisire, tramite interrogazione puntuale del fascicolo, i dati e i documenti relativi all'esercizio dell'attività di ciascuna impresa iscritta o annotata nel registro delle imprese, o di ciascun soggetto economico iscritto nel REA, con le limitazioni e previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui all'.
Storico versioni
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