Art. 69 · Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 69

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Modifiche all'articolo 77 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «L'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova» e la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104»; b) al comma 2, dopo le parole «L'autorità marittima» sono inserite le seguenti: «nella cui giurisdizione la nave da diporto si trova», la parola «affidato» è sostituita dalle seguenti: «autorizzato di cui al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e dopo le parole «prove di navigazione con navi da diporto» sono inserite le seguenti: «non provviste di autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all' del codice».
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