Art. 50
50 / 101Modifiche all'articolo 53 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146
In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il proprietario o l'eventuale utilizzatore in locazione finanziaria o armatore identifica i mezzi di salvataggio individuali con la sigla e il numero di iscrizione o con il numero di individuazione registrato nell'ATCN dell'unità da diporto della quale costituiscono dotazione.»;
b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche sulla base dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto di cui all', comma 3-bis del codice».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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