Art. 15
15 / 101Licenza di navigazione per unità da diporto
In vigore dal 21 ott 2024
1. Dopo l' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono inseriti i seguenti:
«Art. 15-bis (Licenza di navigazione per unità da diporto). - 1.
I modelli di licenza di navigazione per le unità da diporto sono approvati con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Oltre ai dati di cui all', comma 2, del codice, sulla licenza di navigazione sono annotati la denominazione identificativa dello STED che l'ha rilasciata, l'eventuale nome dell'utilizzatore dell'unità da diporto in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale armatore e gli estremi del certificato di sicurezza.
Art. 15-ter (Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. Il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, chiede l'iscrizione al Registro internazionale di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, presentando il titolo di proprietà o l'estratto del registro delle navi in costruzione e il certificato di stazza, anche provvisorio con validità non superiore a sei mesi.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, occorre presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza può essere presentata, in via provvisoria e con validità non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente, con validità non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Se nell'estratto del registro di iscrizione del Paese dell'Unione europea di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro sono indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi della nave, non è necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
Art. 15-quater (Licenza e libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1. La licenza per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciata dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è redatta sul modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di cui al comma 1 sono riportati il numero e la sigla di iscrizione nel Registro internazionale di cui all' del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il numero IMO, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome o la denominazione sociale del proprietario, il nome della nave, il tipo di navigazione a cui la nave è abilitata, la stazza, il numero massimo delle persone trasportabili escluso l'equipaggio, il nome dell'eventuale utilizzatore dell'unità in locazione finanziaria e la durata del contratto di locazione, l'eventuale dichiarazione di armatore, gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, la destinazione esclusiva al noleggio per finalità turistiche, gli estremi del certificato di classe e gli estremi del primo rilascio del certificato di sicurezza di cui all' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95.
3. Il libro unico di bordo per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche è rilasciato dall'autorità marittima di iscrizione della nave ed è conforme al modello approvato con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, per le quali il procedimento di iscrizione non si è ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione dall'autorità marittima alla quale è stata presentata l'istanza di iscrizione, con licenza provvisoria con validità di sei mesi.
5. La licenza, anche provvisoria, il ruolino di equipaggio e il libro unico di bordo sono conservati a bordo in originale.
6. Per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, i documenti di bordo possono essere inviati all'autorità marittima di iscrizione della nave anche su supporto informatico o per via telematica.
7. In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione dei documenti prescritti, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria della nave, in nome e per conto del proprietario e munito di procura con sottoscrizione autenticata, produce all'autorità marittima di iscrizione la denuncia in originale o in copia conforme presentata all'autorità competente, unitamente a un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa e all'eventuale documento di bordo deteriorato. Se il certificato di sicurezza di cui all' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2005, n. 95, è in corso di validità, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione provvisoria alla navigazione con durata di trenta giorni.
Art. 15-quinquies (Navigazione temporanea delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172). - 1.
L'autorizzazione alla navigazione temporanea di cui all' del codice può essere utilizzata anche per le navi di cui all' della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la necessità del possesso del titolo professionale marittimo o del diporto per il comando dell'unità.
Art. 15-sexies (Contrazione dei termini del procedimento). - 1.
Fermi restando i termini del procedimento di cui all' del codice, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono individuati gli strumenti organizzativi atti a consentire la contrazione dei termini relativi ai procedimenti di rilascio della licenza provvisoria di navigazione di cui all', comma 2, del codice e della licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), del codice.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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