Art. 10 · Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

Art. 10

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Modifiche all'articolo 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146

In vigore dal 21 ott 2024
1. All' del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «all'ufficio di iscrizione dell'unità da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «all'UCON, tramite uno STED,»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali sull'unità da diporto, redatti in lingua straniera e presentati per la pubblicità, sono apostillati o legalizzati secondo le convenzioni internazionali e le disposizioni vigenti, nonché corredati di una traduzione in lingua italiana, eseguita da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorità consolare.».
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